Ridotta la II rata di acconto imposte 2019
Il Decreto fiscale 124/2019 ha previsto per i soggetti che:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate, ciascuna nella misura del 50%.
la proroga è stata estesa anche ai contribuenti che:
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dalla L. 190/2014;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetto regime dei minimi) di cui alla L. 98/2011;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
La disposizione prevede espressamente che è “fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.
Tutti i soggetti appena richiamati, dunque, potranno versare il secondo acconto nella misura del 50% anziché del 60%.
La rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile anche:
- all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari,
- alla cedolare secca sui canoni di locazione,
- all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Quando, invece, l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.