A partire dal 1° gennaio 2020, le ricevute fiscali e gli attuali registratori fiscali non potranno più essere utilizzate
Il classico scontrino di carta e le ricevute fiscali spariranno e saranno sostituiti dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali, i corrispettivi giornalieri.
Bisognerà dotarsi di registratori di cassa telematici per registrare e inviare i dati degli scontrini elettronici al fisco e per questo adeguamento lo Stato ha previsto un bonus (vedi sotto).
In alternativa sarà possibile usare un servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Alla luce del decreto crescita approvato a luglio in via definitiva dal Parlamento, gli esercenti hanno 12 giorni per inviare i corrispettivi (resta fermo obbligo di memorizzarli ogni giorno).
Scontrino elettronico, cosa cambia per i commercianti e per gli artigiani
Gli artigiani ed i commercianti dunque non faranno più la ricevuta fiscale o lo scontrino cartaceo quando un loro cliente comprerà e pagherà qualche prodotto messo in vendita da loro. Il nuovo adempimento infatti consentirà di non avere più l’obbligo di emissione dello scontrino e ricevuta fiscale.
Infatti, l’articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015 indica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ad oggi attuata con l’emissione dei predetti documenti.
Scontrino elettronico, cosa cambia per i clienti (per resi, garanzie)
Il cliente riceve non più uno scontrino, ma un documento commerciale (non valido a fini fiscali). E può riceverlo cartaceo oppure via mail. Questo può essere usato per resi e garanzie.
Il cliente non potrà più essere sanzionato all’uscita del negozio per l’assenza dello scontrino. La Guardia di Finanza potrà chiedergli però quanto ha speso e poi verificare che il negoziante ha in effetti battuto (telematicamente) quella cifra.
Inoltre, grazie all’elettronico, i controlli anti evasione saranno fatti in modo globale e sistematico, con il tracciato telematico.
Scontrino elettronico e fattura elettronica: le differenze
La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all’Agenzia delle Entrate farà scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate, cioè lo scontrino fiscale e ricevuta fiscale. Al consumatore finale sarà pertanto rilasciato un documento commerciale, conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, denominato anche “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo ovviamente l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se espressamente richiesta dal cliente.
Casi di esonero dall’obbligo
Il 10 maggio 2019, il Mef – Ministero dell’economia e delle finanze ha emesso il Decreto con il quale ha definito i casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 18 maggio 2019. All’articolo 1, comma 1 del Decreto viene indicato che il nuovo obbligo non si applica per le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, tra le quali rientrano, ad esempio:
- cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato (maggiori informazioni sul portale dogane e monopoli online),
- cessioni di beni iscritti nei pubblici registri,
- cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione,
- cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 del DPR n. 633/1972,
- cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri,
- somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza,
- prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole,
- cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali,
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere,
- cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.
Oppure le operazioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015, tra le quali rientrano, ad esempio:
- servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
- servizi di gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
E ancora, di cui al Decreto MEF 27 ottobre 2015, tra le quali rientrano, ad esempio le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Sono esonerate anche i trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, oltre alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni durante un viaggio internazionale.
Bonus fiscale per registratori di cassa telematici
Per accompagnare all’obbligo, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% (credito d’imposta) sull’acquisto di un registratore telematico o per l’adattamento di uno già installato, fino al massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Il tutto solo per pagamenti fatti in modalità tracciabile.
Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. “Il credito – scrive l’Agenzia – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo”.
Procedura web in alternativa al registratore telematico
All’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi è disponibile, gratuitamente, la procedura web che consente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri incassati per ogni operazione effettuata, nonché la possibilità di predisporre il documento commerciale da rilasciare al cliente.
L’articolo 12-quinquies del decreto crescita (Dl n. 34/2019), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, prevede che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La procedura web è raggiungibile dal portale Fatture e Corrispettivi, nella specifica area “Corrispettivi”, utilizzando le credenziali Spid oppure dei servizi telematici Entratel e Fisconline o attraverso la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Il nuovo servizio è utilizzabile, oltre che dal pc, anche su tablet e smartphone, connessi in rete, poiché la procedura è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo in uso.
Il sistema messo a punto è molto semplice: in pratica è come compilare una ricevuta fiscale.
Una volta entrati nell’applicazione non resta che controllare ed eventualmente modificare i dati precompilati identificativi dell’operatore che effettua la cessione o la prestazione, digitare i dettagli dell’operazione (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e specificare la modalità di pagamento (contanti o elettronico).
Verificata la correttezza di quanto inserito, l’operatore può dare il comando per la generazione, in formato pdf, del documento commerciale a cui il sistema assegnerà un codice identificativo univoco. A questo punto, la parola passa al cliente che potrà chiedere la stampa del pdf ottenuto, oppure il suo invio per e-mail o altra modalità elettronica (sms, whatsApp, eccetera) a seconda dello strumento utilizzato (pc, tablet, smartphone). Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
La procedura web che consente di predisporre il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata, permette anche di gestire anche i casi di corrispettivo non riscosso, reso merce e annullo.
Più tempo per l’invio fino al 30/6/2020
I contribuenti Iva coinvolti qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
Tale previsione, come richiamato, si applica solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che, si ricorda, decorre dal 1° gennaio 2020.