Cessione dell’ecobonus: chiarimenti dalle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 18 aprile il provvedimento con il quale sono state stabilite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
È previsto che:
- Soggetti “incapienti” (esclusi da imposizione Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita da detrazioni) possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore
- dei fornitori che hanno effettuato gli interventi
- di altri soggetti privati (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione), con facoltà di successiva cessione;
- altri soggetti possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore
- dei fornitori che hanno effettuato gli interventi
- di altri soggetti privati (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione), esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia tramite le funzionalità messe a disposizione dalla stessa nell’area riservata del sito internet oppure potrà essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate utilizzando il modulo allegato al Provvedimento, contenente le medesime informazioni, anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario.
La comunicazione deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.
È importante sottolineare che il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
L’Agenzia delle entrate rende poi visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare in compensazione, ripartendolo in dieci quote annuali, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque solo a seguito dell’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il relativo modello F24 utilizzato per la compensazione può essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Per le spese sostenute nel 2018, la stessa andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019 ed il relativo credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.