Nuovi limiti per la nomina del Collegio Sindacale
Con l’entrata in vigore dal 16/3/2019 di alcune delle novità contenute nel Codice della crisi d’impresa, aumenta la platea delle piccole e piccolissime società di capitali (c.d. nano imprese) tenute a nominare un organo di controllo o un revisore.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019 (supplemento ordinario n. 6) è stato pubblicato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19/10/2017 n. 155.
Le novità relative alla liquidazione giudiziale entreranno in vigore il 15/08/2020 mentre quelle relative al Codice Civile ed in particolare il nuovo art. 2477, entreranno in vigore il 16/03/2019.
Nel dettaglio, quest’ultimo introduce la nomina di un organo di controllo o di un revisore se la società ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità
Il Legislatore concede nove mesi di tempo per uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni e provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo o del revisore.
Per la valutazione del superamento dei parametri bisognerà aver riguardo dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, quest’ultimo oggetto di prossima approvazione.
L’organo di controllo o il revisore nominato entro fine anno dovrà emettere il giudizio sul bilancio dell’intero esercizio 2019. Considerando la numerosità delle società coinvolte e le attività di controllo da effettuare, è opportuno procedere con la nomina della nuova figura il prima possibile rispetto alla scadenza dei termini.