Fatture elettroniche e imposta di bollo come compilare la fattura
Sulle fatture che contengono importi esclusi/esenti IVA di importo superiore ad €. 77,47 va applicata l’imposta di bollo pari a €. 2, che può essere riaddebitata in fattura. Tale riaddebito è escluso dalla base imponibile ex art. 15 Dpr 633/72), essendo considerata una “spesa anticipata in nome e per conto del cliente”.
Per le fatture elettroniche qualora tale importo venga riaddebitato per la corretta compilazione del file xml si può scegliere alternativamente di:
– inserire un’apposita riga di dettaglio, oppure
– compilare il blocco “Altri dati gestionali”.
Devono essere assoggettate ad imposta di bollo le seguenti operazioni:
- Operazione fuori campo IVA per carenza di uno dei requisiti:
- soggettivo (es: prestazioni occasionali)
- oggettivo (es: cessione di terreni agricoli)
- territoriale (es: servizi generici a soggetti passivi Iva)
- Operazione esente Iva art. 10 Dpr 633/72
- Operazioni oggettivamente escluse da Iva
- Operazioni relative a trattati ed accordi internazionali
- Cessioni verso esportatori abituali
- Fatture emesse dai contribuenti minimi/forfetari
FATTURA CARTACEA
L’imposta di bollo sulle fatture cartacee viene assolta:
- con l’apposizione sul documento del contrassegno autoadesivo
- in maniera virtuale osservando le disposizioni recate dagli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972 previa richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate.
FATTURA ELETTRONICA
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO
È facoltà del soggetto emittente riaddebitare o meno tale importo in fattura; si tratta, comunque, di importo escluso dal computo della base imponibile (escluso art. 15, D.P.R. n. 633/1972) essendo considerata una c.d. “spesa anticipata in nome e per conto del cliente”.
N.B:: si ricorda che non è ammesso l’addebito del bollo per le fatture verso le PA (art. 8 Dpr 642/72).
Indipendentemente dal riaddebito o meno dell’imposta di bollo, in fase di compilazione della fattura elettronica, si deve valorizzare il blocco “DatiBollo”, compilando le voci:
- “BolloVirtuale”, indicando il valore SI;
- “ImportoBollo”, esponendo il valore 2,00, ovvero l’importo relativo all’imposta di bollo.
FATTURA SENZA RIADDEBITO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Qualora il cedente/prestatore
- non riaddebiti l’imposta di bollo,
- la fattura elettronica dovrà comunque riportare la compilazione del blocco “DatiBollo”, come sopra indicato.
Nota: ciò tiene luogo del contrassegno cartaceo e servirà per la liquidazione dell’imposta di bollo dovuta dal cedente/ prestatore.
Non avendo necessità del riaddebito, le altre sezioni della fattura saranno compilate normalmente.
FATTURE CON RIADDEBITO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Se il cedente/prestatore decide di addebitare l’imposta di bollo per la corretta compilazione del file xml occorre:
- inserire un’apposita riga di dettaglio, oppure
- compilare il blocco “Altri dati gestionali”.
Aggiunta di una riga di dettaglio | Si aggiunge un’apposita riga di dettaglio nella sezione “DatiBeniServizi”, compilando le sezioni nel seguente modo:
– descrizione: “imposta di bollo”; – quantità: “1”; – prezzo unitario: “2,00” ; – aliquota IVA: 0%; – natura: N1 – ”Escluse ex art. 15”; – prezzo totale: 2,00. Pertanto viene creata una riga di dettaglio in aggiunta a quella principale nella quale è descritta la cessione/prestazione oggetto della fattura. |
Compilazione blocco “Altri dati gestionali” | Dopo aver inserito le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione, si aggiunge il blocco “Altri dati gestionali”, nel quale indicare:
– nel campo “Tipo Dato”: BOLLO; – nel campo “Riferimento Testo”: IMPOSTA DI BOLLO; – nel campo “Riferimento Numero”: 2,00. Si ricorda che è necessario aggiungere al valore “Importo Totale Documento” quello relativo all’imposta di bollo, in quanto non viene conteggiato automaticamente. |