Importanti chiarimenti dell’AdE sulla fattura elettronica
In risposta alle domande poste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla fattura elettronica.
Attenzione: contrariamente a quanto affermato in precedenza la data della fattura deve essere sempre quella di effettuazione dell’operazione e non quella di trasmissione al SdI.
Data della fattura
La data della fattura è la data effettuazione operazione.
In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del d.l. n. 119/18, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”.
Nel caso si siano emesse fatture elettroniche nel secondo semestre 2018, si ricorda che con circolare 13/e del 2 luglio 2018 è stato chiarito che “il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”. Conseguentemente, se ad esempio è stata emessa una fattura elettronica con data 30 dicembre 2018 e la stessa è stata trasmessa al SdI il 2 gennaio 2019, non si incorrerà in alcuna sanzione formale.
Numero Rea
Non è obbligatorio indicare sulla fattura il numero Rea
Indicazione del codice fiscale e della partita iva
Nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l’acquisto del bene/servizio non nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione.
Fatture in divisa diversa dall’Euro
Nel tracciato xml della FE (B2B/C, come in quello FE PA) all’interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.
L’art. 21, comma 2, lettera l) del d.P.R. n. 633/72 specifica che “l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro“.
Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR”.
Va da se che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionali, abbiamo detto euro).
Se si volesse inserire nell’XML, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:
- i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa indicata)
- oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>
Fatture attive datate 2018 ma ricevute nel 2019
Le fatture attive datate 2018 ma ricevute nel 2019 possono essere analogiche.
Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019
Fatture per operazioni intracomunitarie
La trasmissione della FE con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA.
Acquisti da produttore agricolo
In caso di acquisto di prodotti da un agricolo in regime agevolato (art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest’ultimo emetterà una FE usando la tipologia “TD1” per conto dell’agricoltore venditore.
Fattura cointestata
La FE viene intestata ad uno dei due genitori e in campo a descrizione libera (es, descrizione) viene inserito il CF dell’altro genitore.
Fatture cartacee
Sulle fatture cartacee emesse a privati, minimi, forfetari, ecc. e sulle cosiddette “fattura di cortesia” è consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”
Onlus – ETS
E’ opportuno ricevere fatture elettroniche per gli acquisti per attività istituzionale solo con indicazione del codice fiscale (come qualsiasi associazione senza partita IVA) e per gli acquisiti per attività connesse/commerciali con l’indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA.
Indirizzo di residenza sul Qr-Code
Al momento non è possibile modificare l’indirizzo che, per legge, è quello risultante come domicilio fiscale in Anagrafe Tributaria. Sono in corso implementazioni del servizio per consentire la modifica.
Acquisti Intracomunitari
I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere