Nuove regole detrazione I.V.A.

COSA SUCCEDE DAL 1/1/2018

  • Se una fattura datata 2017 è ricevuta nel 2018 non può essere registrata nel 2017
  • diventa fondamentale individuare con esattezza il momento in cui la fattura è ricevuta
  • diventa fondamentale che i clienti segnino, conservandone prova (copia mail, busta postale) la data di ricezione della fattura per poter permettere allo Studio di individuare il momento in cui l’iva può essere detratta;
  • in caso di mancata indicazione lo Studio riterrà la fattura ricevuta alla data di emissione

PROSPETTO RIASSUNTIVO

NUOVI TERMINI DI ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

Nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72, l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ossia:

  • alla stipula dell’atto che comporta il trasferimento della proprietà, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sul bene, qualora si tratti di beni immobili;
  • all’atto della consegna o spedizione, qualora si tratti di beni mobili;
  • al momento del pagamento del corrispettivo, qualora si tratti di prestazioni di servizi.

Tuttavia, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata (art. 6 co. 4 del DPR 633/72):

  • alla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
  • alla data di pagamento del corrispettivo, limitatamente all’importo versato.

Il termine ultimo per l’esercizio della detrazione coincide con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

NUOVI TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D’ACQUISTO

In base al riformulato art. 25 co. 1 del DPR 633/72, le fatture d’acquisto e le bollette doganali devono essere annotate sul registro IVA degli acquisti:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione;
  • al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 17.1.2018 n. 1, ha chiarito che ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, occorre che siano verificati due presupposti:

  • uno di natura sostanziale, ossia la circostanza che l’imposta sia divenuta esigibile;
  • uno di natura formale, consistente nel possesso della fattura da parte del cessionario o committente.

La ricezione della fattura d’acquisto da parte del cessionario o committente, ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, deve emergere dalla corretta tenuta della contabilità (es. numerazione progressiva dei documenti ricevuti).